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Accesso civico

Il diritto di accesso civico è finalizzato a consentire ai cittadini l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Pubblica Amministrazione.

Qualora un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, la cui pubblicazione sia prevista dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m e ii. , può, mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell’ente, esercitate l’accesso civico ex art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013. La richiesta va indirizzata al Segretario Generale di questo Ente, Responsabile della Trasparenza.

Qualora un cittadino ritenga di accedere ad atti e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti –  può, mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell’ente, esercitate l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013. La richiesta va indirizzata al Segretario Generale di questo Ente, Responsabile della Trasparenza.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici comunali: il Segretario comunale che individuerà l’ufficio/ funzionario incaricato di fornire, inviare al richiedente e far pubblicare dal servizio segreteria  i dati altrimenti non ottenuti.

Ultima modifica: 15 Marzo 2024 alle 10:06
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