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Certificati anagrafici

Il certificato consiste in una dichiarazione scritta, formata da pubblico ufficiale, contenente informazioni tratte da pubblici registri, attendibili sino a prova contraria.

Il rilascio dei certificati è ormai una funzione residuale dell’ufficio anagrafe in quanto dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni, dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il rilascio dei certificati ancora ammessi è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, se dovuta. Il richiedente, infatti, dovrà dichiarare l’uso che intende fare del documento per verificare se esiste una norma di legge che lo esenta dal pagamento dell’imposta di bollo; gli estremi di tale provvedimento legislativo saranno annotati in calce al certificato.

Il costo di un certificato in carta semplice ammonta ad Euro 0,26 (diritti di segreteria) mentre il costo di un certificato in carta legale ammonta ad Euro 0,52 (diritti di segreteria) oltre a Euro 14,62 per l’acquisto della marca da bollo.
I certificati “tipici” sono lo stato di famiglia ed il certificato di residenza e possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta.
I certificati “atipici”, invece, sono quelli rilasciati dall’ufficiale d’anagrafe esclusivamente al diretto interessato, e sono relativi a dati desunti dai registri anagrafici ad eccezione della professione, condizione non professionale e titolo di studio che non possono in nessun caso essere certificati. Tra i certificati atipici rientrano il certificato anagrafico di nascita, di esistenza in vita, i certificati storici, ecc.
I certificati storici sono certificati riferiti ad una data precisa, che deve essere fornita dall’interessato, e possono essere rilasciati relativamente a ciascun tipo di certificato (storico di residenza, storico di stato di famiglia, ecc.).
Per certificato cumulativo, infine, si intende il rilascio in un unico documento di più certificati richiesti dall’interessato (stato di famiglia e residenza, stato di famiglia e cittadinanza, stato libero, cittadinanza e residenza, ecc.).

La validità dei certificati è:

  • di sei mesi nel caso in cui i dati contenuti siano soggetti a variazione (residenza, stato civile, ecc.). Nel caso di certificato scaduto da presentare ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio è ammessa la facoltà di prorogare i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al certificato, che le informazioni in esso contenute non sono variate (dichiarazione scritta, data e firma non autenticata);
  • illimitata nel caso in cui siano relativi a dati non modificabili (nascita, morte).

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 223/1989
D.P.R. n. 445/2000

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:48
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