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Regione Liguria

Autocertificazioni e Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

Autocertificazioni e Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

L’autocertificazione è una dichiarazione resa e sottoscritta direttamente dall’interessato relativa a stati, fatti e qualità personali elencati dettagliatamente dalla legge che sostituisce i certificati anagrafici presentati e/o richiesti da pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici (Enel, Telecom, Poste, Italgas, ecc.).
I privati (banche, assicurazioni, notai, ecc.) ed i tribunali non sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.
Possono essere sostituiti con l’autocertificazione i seguenti certificati, elencati dettagliatamente dal articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

Non possono essere autocertificati, invece, i seguenti documenti: certificati medici, sanitari o veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti (fatta salva la normativa specifica di settore).
Per effettuare un’autocertificazione è sufficiente dichiarare i dati richiesti su un foglio bianco e sottoscriverla; non è necessario recarsi in Comune o autenticare la firma.
L’autocertificazione può essere presentata direttamente e personalmente all’ufficio che richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica. Quando il certificato è richiesto da un’azienda privata e quest’ultima lo trasmette ad un ente pubblico, è possibile avvalersi dell’autocertificazione.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza possono essere autocertificati, inoltre, mediante la semplice esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; in questo caso l’ufficio richiedente effettuerà una copia di tale documento da conservare agli atti d’ufficio.
I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti in anagrafe, possono utilizzare l’autocertificazione solo per quei dati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Il pubblico ufficiale deve accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l’identità.
L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al 3° grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona.
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale dei relativi certificati (vedi l’apposita sezione), non sono soggette al pagamento di diritti di segreteria o bolli.
Nota bene:
– le amministrazioni pubbliche o i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere al cittadino certificati ma sono obbligati ad accettare l’autocertificazione ed anche a predisporre modelli per agevolare l’utenza;
– bisogna compilare le autocertificazioni con la massima attenzione perché, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante – oltre a perdere i benefici eventualmente ottenuti – rischia l’applicazione di sanzioni penali. Infatti l’ufficio che riceve autocertificazioni è obbligato, oltre ad averne la facoltà, ad effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è una dichiarazione resa e sottoscritta direttamente dall’interessato che riguarda stati, qualità personali e fatti non compresi nell’elenco delle autocertificazioni (vedi apposito paragrafo) che siano a diretta conoscenza dell’interessato, oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse. Sostituisce anche l’attestazione di conformità all’originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

La firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere autenticata con le seguenti modalità:

La dichiarazione di chi non sa (ad es. analfabeta) o non può (es. perché privo delle mani) firmare, è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. L’impedimento a firmare deve essere di natura fisica e non mentale, quindi non è possibile per il pubblico ufficiale raccogliere la dichiarazione di chi si trova in condizioni tali da non comprendere il contenuto della dichiarazione che deve rendere.

La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l’identità del dichiarante.

Si ricorda che, come nel caso delle autocertificazioni – al contrario dei privati (banche, assicurazioni, notai, ecc.) – le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Non possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per manifestare delle volontà (dichiarazione in merito ad eventi futuri, deleghe, ecc.) ma solo per le dichiarazioni di conoscenza.

La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti in anagrafe, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Nota bene:

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 445/2000.

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