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Regione Liguria

Variazione di residenza in tempo reale

Variazione di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – art. 5 – convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35.

Le variazioni possono riguardare:

La domanda dovrà essere presentata, entro 20 giorni dalla data dell’avvenuto trasferimento, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica ministeriale.

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di residenza compilabile

Dichiarazione di trasferimento residenza all’estero

Dichiarazione di trasferimento residenza all’estero compilabile

E’ possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:

Alla dichiarazione deve essere SEMPRE allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente allo stesso, che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. In mancanza di uno o più componenti maggiorenni, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. n. 445/2000 allegando fotocopia del documento di identità (la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Procura

La dichiarazione deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati con *. In caso contrario la domanda sarà IRRICEVIBILE.

NOTA BENE:
A seguito dell’entrata in vigore, in data 29.03.2014, del D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa , per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, tutti i cittadini dovranno produrre la documentazione dalla quale risulti a quale titolo detengono l’immobile o in alternativa dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto sopra fornendo altresì tutti i dati identificativi dell’immobile e/o del proprietario dell’immobile, utilizzando la seguente dichiarazione. Nel caso in cui l’occupazione dell’immobile avvenga a titolo gratuito o per ospitalità dovrà essere presentata la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario. In assenza delle dichiarazioni o della documentazione di cui sopra la domanda di residenza SARA’ IRRICEVIBILE.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A.
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B.

In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta all’ufficio anagrafe, si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile.

Si rammenta inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica dovranno essere specificati in maniera precisa e completa:

ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti Autorità per le responsabilità penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Termini del procedimento

La decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni “documentate”.
Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione anagrafica e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza (nel termine di sette giorni lavorativi).

A questo proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra PRIVATI.
Pertanto, dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione residenza il cittadino, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici esercizi, dovrà ricorrere all’autocertificazione.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione anagrafica procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima fra tutti l’effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 Legge n. 241/1990).
In caso di accertamento negativo e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 1228 del 24/12/1954
D.P.R. n. 223/1989
Legge n. 241/1990;
D. Legge n. 5/2012 convertito nella Legge n. 35/2012
D.L. 28/03/2014 n. 147 convertito nella Legge n. 23/05/2014 n. 80

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