Gli interventi subordinati a comunicazione per opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1 settembre 1967 sono individuati all’ Art. 48 L.R. 6 giugno 2008 n. 16 , quali interventi in sanatoria in quanto realizzati in difformità del titolo edilizio prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22.
Per le opere, in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, già accatastate all’epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.
Per le opere, in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, che concretino variazioni non già accatastate all’epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione, preceduta dal versamento della somma di euro 516,00, corredata della documentazione prevista dall’art. 22 comma 3 lett. a), b), c):
relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienicosanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;
elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori.
Per le opere, in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, che concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione, preceduta dal versamento dalle somme previste al comma 3 dell’art. 48.
La comunicazione si considera efficace a seguito di deposito allo sportello unico qualora completa di tutta la documentazione prevista.