Il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa comprende le seguenti tipologie di esercizi così distinti sulla base della superficie netta di vendita:
- esercizi di vicinato
settore alimentare: superficie netta di vendita minore o uguale a 100 mq
settore non alimentare: superficie netta di vendita minore o uguale a 150 mq - medie strutture di vendita (MSV)
settore alimentare: superficie netta di vendita massima da 101 mq a 150 mq
settore non alimentare: superficie netta di vendita massima da 151 mq a 600 mq
Nel Comune di Bergeggi non è consentita l’apertura di grandi strutture di vendita.
Per “superficie di vendita” si intende la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi e scaffalatue e simili e le aree di esposizione se aperte al pubblico. Non rientra nella superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso, a livello soggettivo, dei “requisiti morali” e, limitatamente al settore alimentare, dei “requisiti professionali” (art.71 D.Lgs. 59/2010).
I requisiti morali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società di capitali e società cooperative dal legale rappresentante;
- per le società in nome collettivo da tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari.
I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante o da un “preposto”.
L’avvio e le successive variazioni delle attività commerciali sono subordinate alla presentazione di:
– S.C.I.A. in caso di esercizi di vicinato
– Domanda in caso di media struttura di vendita
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge Regione Liguria n. 1/2007