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Cancellazione

La cancellazione dall’anagrafe può avvenire per:

  • emigrazione in altro comune italiano (vedi sezione “variazione residenza”);
  • emigrazione all’estero (vedi sezione “A.I.R.E.”);
  • decesso;
  • irreperibilità al censimento;
  • irreperibilità accertata all’indirizzo;
  • mancata comunicazione del rinnovo del permesso / carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari – vedi sezione “cittadini extracomunitari”).

IRREPERIBILITÀ AL CENSIMENTO
Il cittadino che, in occasione del censimento generale della popolazione (cadenza decennale), non si censisce in nessun Comune italiano, dopo ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale, viene cancellato per irreperibilità dall’anagrafe dell’ultimo Comune di residenza.
Il procedimento di cancellazione dura 60 giorni; una volta terminato il cittadino non potrà più ottenere certificati o documenti dall’ufficio anagrafe in quanto irreperibile.
Per poter regolarizzare la propria posizione è necessario effettuare una nuova richiesta di iscrizione anagrafica.

IRREPERIBILITÀ ACCERTATA ALL’INDIRIZZO
Il cittadino che, in seguito a segnalazione da parte di un’altra persona o dopo ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale, non viene mai rintracciato all’indirizzo di residenza viene cancellato per irreperibilità dall’anagrafe. Gli accertamenti sono ripetuti ed opportunamente intervallati nel corso di un anno.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata all’indirizzo equivale a quello di cancellazione per irreperibilità al censimento sopra descritto.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 1228 del 24/12/1954
D.P.R. n. 223/1989

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:30
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