L’attività della vendita di funghi epigei (che si sviluppano fuori del terreno) è regolamentata dalla
L. 23 agosto 1993 n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 , nonché dalla L.R. 11 luglio 2014 n. 17 e s.m.i..
Vista la attenzione che occorre porre nel trattare tali prodotti per la salute umana e per la salvaguardia
della biodiversità dei vari ecosistemi occorre che l’esercente che intende porre in vendita i
funghi epigei freschi e i funghi secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo,
si doti di apposito titolo di presupposto così come previsto dalla normativa in vigore.
È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi e secchi allo stato sfuso inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376
e s.m.i., integrato dall’elenco approvato con D.G.R. 7 agosto 1996 n. 2690 .
La vendita dei funghi spontanei freschi o secchi allo stato sfuso destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto
controllo, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Occorre inoltre che l’esercente – o un suo delegato – dimostri di sapere riconoscere le diverse specie di funghi commestibili
mediante l’acquisizione di apposito attestato di riconoscimento dai competenti servizi territoriali della regione oppure mediante possesso dell’attestato di micologo.
Bisogna tenere presente che l’attività di vendita dei funghi epigei freschi o secchi può essere esercitata
in sede fissa, in negozi, oppure su area pubblica sui mercati, nelle fiere, o a posto fisso
isolato. Non è consentita in forma itinerante.
I privati possono vendere funghi epigei spontanei previa acquisizione di attestato di idoneità o possesso di attestato di micologo e presentazione di apposita s.c.i.a. al comune di residenza.
La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli (pubblicità dei prezzi, peso netto, ecc.).