A chi è rivolto
Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune
Descrizione
L’ Art. 13-bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34 , convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58 ha ripristinato l’obbligo di denuncia dell’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alcoolici all’Agenzia delle Dogane, già previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 .
La tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , al punto 1.10 voce 29, ha previsto che tale denuncia debba avvenire mediante presentazione allo SUAP di specifica comunicazione.
La denuncia/comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici e cioè vino, birra e liquori. Le categorie interessate sono:
- esercizi di vicinato del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
- medie o grandi strutture di vendita del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, pub, mense aziendali, ecc.);
- circoli privati all’interno dei quali si effettua somministrazione di alcoolici ai soli soci;
- rifugi alpini (solo se somministrano alcoolici);
- tutti gli esercizi di ricettività (alberghi, residence, pensioni, campeggi, villaggi turistici e simili che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione di alcoolici);
- tutti gli stabilimenti balneari che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione di alcoolici;
vendita di alcoolici mediante distributori automatici.In applicazione della Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 settembre 2019 n. 131411 , si segnala che possono verificarsi tre fattispecie di situazioni: - tutti coloro che erano titolari anteriormente al 29 agosto 2017 della licenza fiscale in allora prevista non devono espletare alcuna incombenza. Qualora la licenza sia stata smarrita o sia particolarmente deteriorata, dovrà essere proposta istanza di rilascio di duplicato all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.Qualora successivamente a tale data, vi sia stata una variazione nella titolarità dell’attività di vendita di alcoolici, il nuovo titolare dovrà darne comunicazione alla stessa Agenzia delle Dogane ai fini dell’aggiornamento dei dati.
- Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra nel periodo compreso tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019 devono presentare – entro il 31 dicembre 2019 – direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio una denuncia di attivazione.
- Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra successivamente al 29 giugno 2019 e, a regime, tutti coloro che attiveranno in seguito, devono presentare allo SUAP del Comune ove ha sede l’attività una specifica comunicazione. Lo SUAP provvederà a trasmettere detta comunicazione direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio. La comunicazione vale quale denuncia per la vendita/somministrazione di alcoolici.La Comunicazione al SUAP per la vendita/somministrazione di alcoolici va presentata contemporaneamente alla SCIA di avvio attività o di subentro in attività.Non sono soggette a denuncia/comunicazione di accisa le attività di vendita e/o somministrazione di alcoolici in occasione di fiere, sagre o simili di natura temporanea.
Copertura Geografica
Comune di BERGEGGI
Come fare
Per usufruire del servizio, consultare lo Sportello Unico Digitale
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nello Sportello Unico Digitale
- Lista reperibile nello Sportello Unico Digitale
Cosa si ottiene
Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso
Tempi e scadenze
Accedi al servizio per consultare la relativa tempistica
Accedi al servizio
L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazioneCondizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Pagina aggiornata il 23/07/2024