Sono sottoposte al presente procedimento le attività del servizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
Il servizio TAXI si rivolge ad una utenza indifferenziata e viene effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
La norme relative al numero delle licenze, ai luoghi di stazionamento, alle modalità di prelevamento dell’utente, ai turni di servizio e alle tariffe, sono definite attraverso i relativi regolamenti comunali.
Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale. La licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.
Il servizio deve essere svolto soltanto sul territorio del comune che rilascia la licenza, tranne nei casi di accordi sottoscritti con vari altri comuni.
Le licenze per l’esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento. Ciascun soggetto può essere titolare di una sola licenza di taxi.