Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.
L’attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea può essere svolta sia da soggetti privati nell’esercizio della loro attività d’impresa, sia da enti ed associazioni senza fini di lucro.
L’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce e secondo le limitazioni eventualmente indicate dal regolamento comunale qualora adottato in materia di sagre e attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco può, con
propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.