La somministrazione di alimenti e bevande in Liguria è normata in via primaria dalla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. che assoggetta generalmente l’apertura e il trasferimento dell’attività alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, mentre prevede un regime autorizzatorio nei casi di esercizi di somministrazione posti in zone soggette a tutela ai sensi dell’art. 64 comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come individuate ai sensi dell’art. 54 della stessa Legge Regionale.
In linea generale si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Vi sono alcune "forme speciali" di somministrazione di alimenti e bevande che sono sempre soggette a SCIA e sono riferite a particolari situazioni nelle quali l’accesso è consentito, di massima, esclusivamente al pubblico che frequenta le strutture indicate.
Queste "forme speciali" sono disciplinate dall’ Art. 6 L. 25 agosto 1991 n. 287 comma 3 come modificato dall’ Art. 64 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e si riferiscono a:
- all’interno di aree autostradali di servizio, stazioni ferroviarie, aereoportuali o marittime;
- negli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- al domicilio del consumatore; nelle mense aziendali;
- in scuole, ospedali, caserme, case di cura, comunità religiose, asili.