La legislazione alimentare europea stabilisce che l’operatore del settore alimentare garantisca che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al proprio controllo, soddisfino i pertinenti requisiti di igiene al fine di garantire la sicurezza alimentare.
Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene) devono ottenere, salvo quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 (produzione di prodotti che contengono alimenti di origine vegetale e trasformati di origine animale), per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il loro controllo e prima della loro attivazione produttiva, un riconoscimento formale da parte dell’autorità sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione) di conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 .