E’ l’atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Sono soggetti a permesso di costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i;
- gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).