Per attività di "home restaurant" si intende la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso l’abitazione di persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (artt. 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i.).
Per l’esercizio dell’attività devono essere rispettate le normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. I titolari devono sempre consentire l’accesso all’abitazione alle competenti autorità ai fini dei controlli di competenza.
Per ogni evento è ammessa la presenza di soli 15 coperti, possono essere svolti al massimo 12 eventi all’anno, non è consentita la vendita per asporto, le transazioni di denaro relative all’attività devono avvenire esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronici o bonifici bancari.
Prima di ciascun evento il soggetto che svolge l’attività deve far pervenire al Comune attraverso posta elettronica una comunicazione sotto forma di autocertificazione con la quale informa dello svolgimento dell’evento e del conteggio della ricorrenza (es. 1 di 12, 2 di 12, ecc.) al fine di consentire la verifica del rispetto del limite annuale.
Contestualmente all’avvio dell’attività deve essere presentata allo SUAP la segnalazione certificata di inizio attività nonché la notifica sanitaria.
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