Le grandi strutture di vendita sono esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata, in sede fissa, aventi una superficie di vendita superiore a mq. 1500.
Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, persone fisiche (ditte individuali) o società regolarmente costituite, che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
Per esercizio commerciale si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico, mentre non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi ubicati oltre le casse.
Le grandi strutture di vendita sono disciplinate in modo puntuale dagli artt. da 19-bis a 26 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 nonché dalla programmazione regionale di cui alle D.C.R. 17 dicembre 2012 n. 31 , D.C.R. 18 novembre 2014 n. 31 e D.C. R. 23 febbraio 2016 n. 6 .