La vendita presso il domicilio del consumatore è una tipologia di forma di vendita al dettaglio chiamata anche vendita "porta a porta".
I requisiti morali e professionali per l’esercizio di tale attività sono gli stessi del commercio in sede fissa.
Qualora l’imprenditore effettui personalmente le operazioni di vendita "porta a porta" deve munrsi di apposito tesserino di rinocoscimento con le proprie generalità, una fotografia, la sede della ditta e l’oggetto dell’attività.
Qualora si avvalga di incaricati alla vendita ne deve comunicare l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività (la comunicazione è effettuata al SUAP che ne girerà copia all’autorità di pubblica sicurezza) e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Il titolare dell’attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Gli incaricati devono possedere i requisiti moralie professionali richiesti dalla normativa vigente; in caso di perdita dei requisiti, l’impresa deve ritirare immediatamente il tesserino di cui sopra ed effettuare segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza tramite lo SUAP.
Quando l’attività di vendita presso il domicilio del consumatore è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l’attività di vendita principale.