Sono considerati metalli preziosi l’oro, l’argento, il palladio, il platino.
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi, da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti) ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi.
Per svolgere una attività di commercio di oggetti preziosi occorre ottenerne la relativa autorizzazione, rilasciata dal Questore; l’autorizzazione si ottiene presentando domanda corredata della documentazione prevista al SUAP territorialmente competente, come previsto dalla Sezione I, Tabella A del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , che provvede a trasmetterla alla Questura.
L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita appartenenti alla stessa società o impresa individuale, anche se ubicati in località diverse.
I titolari di “Compro Oro” hanno obblighi finalizzati a garantire la tracciabilità della compravendita di oggetti preziosi e a prevenire l’utilizzo illecito, tra cui l’iscrizione al registro degli Operatori Compro Oro istituito presso l’OAM.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica, per quanto compatibile, relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).