Il Testo Unico delle leggi sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ), all’art. 216 recita:
“Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.”
Il D.M. 5 settembre 1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 . Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo attività industriali.
L’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 prevede che:
“Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.”
Pertanto tale adempimento deve essere effettuato tramite il Suap che trasmetterà a Comune, ASL ed ARPA la documentazione.
Il Comune, sentito il parere dell’ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all’interessato. E’ di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l’ASL competente, vietare l’attività o assoggettarla a particolari cautele nell’interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).