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Regione Liguria

Accertamento compatibilità paesaggistica

  • Servizio attivo

Accertamento compatibilità paesaggistica


A chi è rivolto

Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune

Descrizione

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , ha introdotto all’art. 146 comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
    per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

    Per gli interventi individuati di rilevanza regionale ( Art. 6 L.R. 6 giugno 2014 n. 13 ) la competenza all’accertamento di compatibilità paesaggistica, secondo la procedura stabilita all’art. 167, è in capo alla Regione.

    Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

    Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33 .

    La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.

    Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

    Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).

  • Copertura Geografica

    Comune di BERGEGGI

    Come fare

    Per usufruire del servizio, consultare lo Sportello Unico Digitale

    Cosa serve

    Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nello Sportello Unico Digitale

    • Lista reperibile nello Sportello Unico Digitale

    Cosa si ottiene

    Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso

    Tempi e scadenze

    Accedi al servizio per consultare la relativa tempistica

    Accedi al servizio

    L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazione

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Ufficio Commercio

    019/25790201

    b.amministrazione@comune.bergeggi.sv.it

    pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

    Pagina aggiornata il 23/07/2024

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