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Regione Liguria

Separazione e divorzio

Separazione e divorzio

È possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte ovvero, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Entrambi gli accordi sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

SEPARAZIONI O DIVORZI CON L’ASSISTENZA DEL LEGALE

Per le soluzioni consensuali di separazione personale e di divorzio i coniugi possono scegliere di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Il periodo per la proposizione della domanda di divorzio è la seguente:

La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di:

1 – nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
in assenza di figli
in assenza di figli minori
in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave

2 – un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:
in presenza di figli minori;
di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
di figli maggiorenni non autosufficienti;

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
Celebrazione del matrimonio in forma civile
Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Per concludere un accordo di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
– Celebrazione del matrimonio in forma civile
– Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
– Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
– Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).
–  Il periodo per la proposizione della domanda di divorzio è la seguente:

– L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.

Una volta prenotato l’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile, i coniugi dovranno presentarsi nella data stabilita consegnando la documentazione necessaria e una ricevuta di versamento di Euro 16,00 a titolo di diritto fisso, la cui modalità di versamento sarà indicata al momento della prenotazione dell’appuntamento. Nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo). Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l’accordo sottoscritto; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo stesso.

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