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Pubblici Spettacoli

Per lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti, anche temporanei, in locali pubblici o in luoghi all’aperto, occorre richiedere al Comune il rilascio delle relative licenze.

Il Comune non può concedere tali licenze prima di aver fatto verificare la destinazione d’uso del locale,  dal punto di vista urbanistico,  la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo in caso di incendio (agibilità).

Non sono soggetti al controllo della commissione tecnica, in via generale, i pubblici spettacoli e trattenimenti che si svolgano senza allestimento di strutture particolari o palchi, senza allestimento di specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico, senza utilizzo di impianti o attrezzature elettriche particolari.

Nel caso in cui il locale abbia una capienza superiore a 100 posti, il titolare dell’attività deve munirsi del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita all’installazione e all’uso di impianti per la diffusione sonora della musica sia strumentale che dal vivo, a condizione che i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Il locale o l’area acquisiscono la connotazione di locale/area di spettacolo quando:
– diventano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo;
– il locale è idoneo all’esibizione artistica programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici);
– vi è il pagamento di un biglietto d’ingresso;

Data la vastità della casistica e la complessità della materia, per maggiori informazioni si prega di contattare preventivamente l’Ufficio Polizia Amministrativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI
R.D. n. 773/1931
R.D. n. 636/1940
D.P.R. n. 616/1977
D.M. 16/02/1982
D.M. 19/08/1996

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 09:44
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