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Passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2006, non è più obbligatoria l’autentica di firma da parte del notaio sugli atti di vendita, atti costitutivi di ipoteca e sugli atti di accettazione di eredità relativi a beni mobili registrati (automobili, motocicli, ecc.) o rimorchi.
In questi casi l’autentica della firma può essere effettuata presso gli uffici amministrativi del Comune o presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (uffici dell’A.C.I. o della Motorizzazione Civile, studi di consulenza automobilistica abilitati, ecc.).
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative agli atti di cancellazione di ipoteche e agli atti di costituzione di diritti di usufrutto ed uso che continueranno ad essere competenza esclusiva dei notai.
Per autenticare la firma il venditore deve recarsi personalmente presso gli uffici amministrativi munito di:
– certificato di proprietà “modello CDP”;
–  atto di vendita o altra modulistica idonea nel caso di veicoli sprovvisti del certificato di proprietà (da richiedere ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista);
– documento di identità in corso di validità;
– marca da bollo da Euro 16,00.
L’autentica di firma effettuata presso gli uffici comunali è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria nella misura di 0,52 Euro.
Il dipendente comunale non svolge alcuna attività di accertamento circa l’effettiva proprietà del mezzo ma è competente SOLO ad autenticare la firma del dichiarante. Dell’autentica di firma non sarà conservata alcuna traccia, pertanto, non sarà possibile richiedere certificati o attestazioni inerenti l’operazione.
Per il completamento della pratica, l’atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli Sportelli Telematici dell’Automobilista; tali uffici possono anche provvedere all’autentica della firma evitando, pertanto, di recarsi presso gli uffici comunali.

RIFERIMENTO NORMATIVI
D.P.R. n. 445/2000
Decreto Legge n. 223/2006 (articolo 7)

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:53
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