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Regione Liguria

Cittadini comunitari

Cittadini comunitari

Dall’11 aprile 2007, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 30/2007 è stata abolita la carta di soggiorno per i cittadini comunitari.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini di Norvegia, Islanda Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.

SOGGIORNO FINO A TRE MESI (Art. 6 D.Lgs. 30/07)
Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell’Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
I familiari con cittadinanza NON dell’Unione devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza (se previsto).

SOGGIORNO OLTRE I TRE MESI (Art. 7 D.Lgs. 30/07)
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale producendo la documentazione (indicata di seguito) a condizione che:
– sia lavoratore subordinato o autonomo;
– ovvero disponga per se stesso e per i suoi familiari di risorse economiche sufficienti durante il periodo di soggiorno e sia titolare di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la sua famiglia;
– ovvero frequenti un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto e disponga di risorse economiche e di assicurazione sanitaria.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Schedario della popolazione temporanea:
Nei casi in cui il soggiorno previsto in Italia sia superiore ai tre mesi ma temporaneo, in quanto il cittadino comunitario mantiene il proprio centro di interessi presso lo Stato di origine, può essere richiesta l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
E’ questo il caso degli studenti, dei lavoratori distaccati o stagionali ma anche dei cittadini comunitari che non rientrano nelle fattispecie precedenti.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non da diritto al rilascio di certificazioni anagrafiche, né alla carta d’identità; tuttavia l’ufficio anagrafe potrà confermare l’effettiva iscrizione in detto schedario alle amministrazioni pubbliche o ai privati che ne facciano richiesta per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Documentazione da presentare:
– passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
– codice fiscale;
– inoltre, a seconda della loro condizione devono presentare anche:

RILASCIO DI CERTIFICATI E DELLA CARTA D’IDENTITÀ
A seguito dell’iscrizione anagrafica, subordinata alla verifica dei requisiti richiesti e all’accertamento della dimora abituale, viene rilasciata, a richiesta dell’interessato, l’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione o attestazione di regolare soggiorno. La stessa può essere richiesta al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, in un momento successivo o in qualsiasi momento, sempre che sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione a tale momento.
Tale attestazione non ha la funzione di dimostrare, di per sé, che il cittadino è regolarmente soggiornante, bensì dimostra che, alla data del rilascio, l’interessato era in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno in Italia. L’attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui il cittadino perda i requisiti di regolarità del soggiorno.
Sia l’istanza per ottenere l’attestato che l’attestato stesso sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo (Euro 14,62) e dei diritti di segreteria (Euro 0,26).
I cittadini comunitari, regolarmente iscritti in anagrafe, possono ottenere documenti e certificati al pari dei cittadini italiani (vedi apposite sezioni), con le seguenti eccezioni:
– la carta d’identità viene rilasciata al pari dei cittadini italiani ma con la dicitura “non valida per l’espatrio” riportata sul retro del documento;
– l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere utilizzate soltanto per quei dati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 1228 del 24/12/1954
D.P.R. n. 223/1989
D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007
Circolari Ministero Interno n. 19 del 06/04/2007, n. 39 del 18/07/2007, n. 18 del 21/07/2009

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