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Cittadini comunitari

Dall’11 aprile 2007, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 30/2007 è stata abolita la carta di soggiorno per i cittadini comunitari.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini di Norvegia, Islanda Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.

SOGGIORNO FINO A TRE MESI (Art. 6 D.Lgs. 30/07)
Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell’Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
I familiari con cittadinanza NON dell’Unione devono essere in possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza (se previsto).

SOGGIORNO OLTRE I TRE MESI (Art. 7 D.Lgs. 30/07)
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale producendo la documentazione (indicata di seguito) a condizione che:
– sia lavoratore subordinato o autonomo;
– ovvero disponga per se stesso e per i suoi familiari di risorse economiche sufficienti durante il periodo di soggiorno e sia titolare di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la sua famiglia;
– ovvero frequenti un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto e disponga di risorse economiche e di assicurazione sanitaria.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

  •  Cittadini provenienti da altri comuni:
    – passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
    – attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza (facoltativo);
    – codice fiscale;
    – patente di guida (se posseduta);
    – targhe di autoveicoli/motoveicoli di proprietà.
  • Cittadini provenienti dall’estero:
    – passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
    – codice fiscale;
    – inoltre, a seconda della loro condizione devono presentare anche:
  • Lavoratori subordinati, uno dei seguenti documenti:
    a) ultima busta paga;
    b) ricevuta di versamento di contributi all’INPS;
    c) contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
    d) comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego;
    e) ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
    f) comunicazione allicina del rapporto di lavoro;
    g) nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciato dalla Prefettura (solo per i cittadini rumeni e bulgari, fino all’1.1.2011).
    Non è necessario il suddetto nulla osta per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.
    ATTENZIONE: i lavoratori stagionali possono richiedere invece dell’iscrizione anagrafica, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (vedere paragrafo di seguito).
  • Lavoratori distaccati:
    – dichiarazione della filiale italiana della casa madre.
    ATTENZIONE: i lavoratori distaccati possono richiedere invece dell’iscrizione anagrafica, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (vedere paragrafo di seguito).
  • Lavoratori autonomi, uno dei seguenti documenti:
    a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
    b) attestazione di attribuzione di partita IVA (non sufficiente da solo);
    c) iscrizione all’albo professionale (in caso di libere professioni).
  • Studenti:
    a) certificato di iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o privato riconosciuto o di formazione professionale (per gli studenti inseriti in un programma formativo europeo, è sufficiente la documentazione idonea a dimostrare tale condizione);
    b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato;
    c) polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o di formazione professionale, se inferiori all’anno, o formulario comunitario (E106, E120, E121, E33, E109, E37).
    NOTA BENE: la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) non sostituisce la polizza di assicurazione sanitaria.
    ATTENZIONE: gli studenti possono richiedere invece dell’iscrizione anagrafica, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (vedere paragrafo di seguito).
  • Religiosi:
    a) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia Vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
    b) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno.
  • Cittadino comunitario non lavoratore né studente:
    a) documentazione attestante la disponibilità per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica. Tale requisito può essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 la quale deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale o bancario). Le risorse economiche possono essere messe a disposizione da terze persone.
    b) polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o formulario comunitario (E106, E120, E121, E33, E109, E37).
    NOTA BENE: la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) non sostituisce la polizza di assicurazione sanitaria.
    Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale. Per l’anno 2010 l’importo dell’assegno sociale è di Euro 5.349,89.
    Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
    ATTENZIONE: i cittadini comunitari non lavoratori né studenti possono richiedere invece dell’iscrizione anagrafica, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (vedere paragrafo successivo).

Schedario della popolazione temporanea:
Nei casi in cui il soggiorno previsto in Italia sia superiore ai tre mesi ma temporaneo, in quanto il cittadino comunitario mantiene il proprio centro di interessi presso lo Stato di origine, può essere richiesta l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
E’ questo il caso degli studenti, dei lavoratori distaccati o stagionali ma anche dei cittadini comunitari che non rientrano nelle fattispecie precedenti.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non da diritto al rilascio di certificazioni anagrafiche, né alla carta d’identità; tuttavia l’ufficio anagrafe potrà confermare l’effettiva iscrizione in detto schedario alle amministrazioni pubbliche o ai privati che ne facciano richiesta per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Documentazione da presentare:
– passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
– codice fiscale;
– inoltre, a seconda della loro condizione devono presentare anche:

  • Studenti:
    a) certificato di iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o privato riconosciuto o di formazione professionale (per gli studenti inseriti in un programma formativo europeo, è sufficiente la documentazione idonea a dimostrare tale condizione);
    b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato;
    c) T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) in corso di validità o possesso di uno fra i seguenti formulari comunitari E106, E120, E121, E33, E109, E37.
  • Lavoratori distaccati:
    – dichiarazione della filiale italiana della casa madre.
  • Lavoratori stagionali, uno dei seguenti documenti:
    a) ultima busta paga;
    b) ricevuta di versamento di contributi all’INPS;
    c) contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
    d) comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego;
    e) ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
    f) comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro.
    Dalla documentazione deve comunque rilevarsi che si tratta di rapporto di lavoro stagionale.
  • Cittadino comunitario non lavoratore né studente:
    a) documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari a non gravare sul sistema di assistenza pubblica. Tale requisito può essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 la quale deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale o bancario); Le risorse economiche possono essere messe a disposizione da terze persone.
    b) T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) in corso di validità o possesso di uno fra i seguenti formulari comunitari E106, E120, E121, E33, E109, E37;
    Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale. Per l’anno 2010 l’importo dell’assegno sociale è di Euro 5.349,89.
  • Familiari: (per “familiare” si intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge)
    a) documentazione attestante la qualità di familiare (certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.).
    La documentazione, in originale, rilasciata dall’Autorità competente dello Stato estero, per avere valore legale in Italia, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla Rappresentanza consolare italiana nel paese di origine o di provenienza, oppure Apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961. In alternativa è possibile presentare, per i Paesi aderenti, certificazione plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
    b) documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario (solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni e di ascendenti).
    La documentazione dovrà essere tradotta e se richiesto legalizzata (vedere punto a);
    La vivenza a carico può essere autocertificata;
    c) attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (solo se residente in altro Comune).
  • In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche:
    a) documentazione attestante la disponibilità per il nucleo familiare di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica. Tale requisito può essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 la quale deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale o bancario). Le risorse economiche possono essere messe a disposizione da terze persone.
    b) polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o formulario comunitario (E106, E120, E121, E33, E109, E37).
    NOTA BENE: la T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) non sostituisce la polizza di assicurazione sanitaria.
    ATTENZIONE: Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, dovrà essere presentata anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno da parte del familiare comunitario ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007.
  • Familiari extracomunitari, non in possesso di permesso di soggiorno:
    a) visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto;
    b) documentazione attestante la qualità di familiare (certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.). La documentazione dovrà essere tradotta e se richiesto legalizzata (vedere sopra).
    c) documentazione che attesti la regolarità del soggiorno da parte del familiare comunitario ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007.
    ATTENZIONE: la pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente per territorio alla quale i familiari di cui sopra dovranno rivolgersi per la richiesta.
    Il procedimento amministrativo per ottenere la residenza anagrafica è uguale a quello dei cittadini italiani descritto nella sezione “variazione di residenza”.

RILASCIO DI CERTIFICATI E DELLA CARTA D’IDENTITÀ
A seguito dell’iscrizione anagrafica, subordinata alla verifica dei requisiti richiesti e all’accertamento della dimora abituale, viene rilasciata, a richiesta dell’interessato, l’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione o attestazione di regolare soggiorno. La stessa può essere richiesta al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, in un momento successivo o in qualsiasi momento, sempre che sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione a tale momento.
Tale attestazione non ha la funzione di dimostrare, di per sé, che il cittadino è regolarmente soggiornante, bensì dimostra che, alla data del rilascio, l’interessato era in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno in Italia. L’attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui il cittadino perda i requisiti di regolarità del soggiorno.
Sia l’istanza per ottenere l’attestato che l’attestato stesso sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo (Euro 14,62) e dei diritti di segreteria (Euro 0,26).
I cittadini comunitari, regolarmente iscritti in anagrafe, possono ottenere documenti e certificati al pari dei cittadini italiani (vedi apposite sezioni), con le seguenti eccezioni:
– la carta d’identità viene rilasciata al pari dei cittadini italiani ma con la dicitura “non valida per l’espatrio” riportata sul retro del documento;
– l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere utilizzate soltanto per quei dati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 1228 del 24/12/1954
D.P.R. n. 223/1989
D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007
Circolari Ministero Interno n. 19 del 06/04/2007, n. 39 del 18/07/2007, n. 18 del 21/07/2009

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:51
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