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Carta d’identità

La carta d’identità è il documento obbligatorio di identificazione personale che attesta l’identità di una persona.
Si rilascia a tutti i cittadini residenti di qualunque età.
La validità del documento è la seguente:
– per i minori di età inferiore a tre anni, TRE anni di validità dalla data del rilascio;
– per i minori di età compresa tra i tre i diciotto anni, CINQUE anni di validità, dalla data del rilascio;
– per i cittadini maggiorenni, DIECI anni di validità, con scadenza nel giorno e nel mese di nascita, successivo alla scadenza dei dieci anni di validità del documento.

La carta d’identità può essere rinnovata sino a 180 giorni prima della sua scadenza.

La carta d’identità equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.

NOTA: l’art. 31 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con Legge 06.08.2008, n. 133 ha disposto la validità temporale della carta d’identità da 5 a 10 anni, pertanto le carte d’identità rilasciate dopo il 26 giugno 2003, sono prorogate per ulteriori cinque anni.
E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di proroga rivolgendosi agli uffici anagrafe del Comune di residenza, mentre le carte d’identità nuove, emesse dal 26 giugno 2008 in poi, avranno validità decennale.

Documentazione richiesta:
– per i minorenni: devono presentarsi personalmente, muniti di tre fototessere uguali, recenti, senza copricapo, accompagnati da entrambi i genitori o da chi ne esercita la potestà. Per ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio è necessario il consenso scritto di entrambi i genitori (muniti di documento d’identità valido) che dovranno dichiarare, su modello fornito allo sportello, che non esistono ostacoli per il minore a recarsi all’estero. In caso di impossibilità a recarsi congiuntamente presso l’ufficio anagrafe, i genitori possono firmare il suddetto nulla-osta in momenti differenti.
Fino a 12 anni compiuti la carta non è firmata né dal titolare né dal genitore. Dopo i 12 anni la firma è apposta dal minore fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Per i minori di età inferiore agli anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la potestà. Fino a 14 anni compiuti il minore deve essere accompagnato per l’espatrio dai genitori o da chi ne fa le veci. Ciò è riportato sulla quarta facciata della carta con circolare su richiesta dei genitori (art 40 DL 20 gennaio 2012, n. 1).
I genitori possono richiedere l’indicazione dei loro nomi anche sulle carte già emesse. (circ. n. 1/2012 Ministero Interno). Nel caso in cui il minore fosse accompagnato per l’espatrio da una persona diversa dai genitori o da chi esercita la potestà, ovvero da una associazione o dalla scuola, occorre che al momento del viaggio gli accompagnatori si muniscano di un’autorizzazione dei genitori (in cui devono essere indicati i dati dell’accompagnatore o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati), convalidata dalla Questura locale.

– per i maggiorenni: devono presentarsi personalmente muniti di tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo e della carta d’identità scaduta. In caso di furto o smarrimento del precedente documento è necessario esibire la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio occorre sottoscrivere, su modello fornito allo sportello, una dichiarazione di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d’identità viene apposta la dicitura “non valida per l’espatrio”.
Per i genitori con figli minori (legittimi, naturali, separati, divorziati ecc.) ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 16.1.2003 n. 3 art. 24, oltre la documentazione sopra elencata, occorre che il genitore che richiede la carta abbia ottenuto l’assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore: a tal fine non sarà necessario esibire alcun assenso scritto in quanto il genitore, sottoscrivendo allo sportello la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’espatrio di cui all’art. 3 della L. 21.11.1967 n. 1185, implicitamente afferma di avere acquisito anche l’assenso dell’altro genitore. Si rammenta che, nel caso di falsa dichiarazione, il genitore dichiarante sarà responsabile penalmente della dichiarazione resa.

–  per i cittadini stranieri residenti: oltre alla documentazione richiesta nei punti precedenti (a seconda del caso) è necessario esibire il permesso o la carta di soggiorno in corso di validità. La carta d’identità in questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.

Quanto costa: Euro 5,42 (Euro 5,16 diritto fisso carta d’identità + 0,26 diritti segreteria).
Il rilascio del documento, prima della sua naturale scadenza, a seguito di smarrimento, furto e deterioramento è soggetto al pagamento del doppio diritto fisso per un totale di Euro 10,58.

Servizio a domicilio per persone non deambulanti: è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi. La consegna avviene direttamente presso l’abitazione dell’interessato da parte dell’Ufficiale di Anagrafe.
Nota bene:

  • la carta d’identità non deve essere rinnovata in occasione di eventuali cambi di indirizzo o di residenza, ma deve essere conservata sino alla scadenza;
  • in caso di deterioramento della carta d’identità, ancora in corso di validità, è necessario recarsi all’ufficio anagrafe con il documento deteriorato e quanto indicato nel precedente paragrafo “documentazione necessaria”;
  • nella carta d’identità non viene più indicato lo stato civile, salvo richiesta espressa dell’interessato;
  • sulla carta d’identità valida per l’espatrio non compare alcuna dicitura particolare, contrariamente a quella valida solo per l’Italia dove – nel retro – compare la dicitura “non valida per l’espatrio”.
Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:34
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