Comune di Bergeggi - portale istituzionale

CANONE UNICO PATRIMONIALE

CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 2021

La Legge 160/2019 istituisce a decorrere dal 01/01/2021 il canone unico patrimoniale.

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

Ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Considerato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è necessario provvedere all’istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, si rinvia all’approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge.

Nell’ intento di evitare l’interruzione nei servizi, di mantenere il relativo afflusso di entrate e di consentire l’istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

  • la procedura per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell’attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell’articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina  del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 09.04.2008, modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 12/11/2008 e n. 19 del 28/05/2016, a cui si fa espresso rinvio;
  • la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell’attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell’articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità/del canone per l’istallazione di mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n n. 31 del 10/08/1994 , modificato con deliberazione del C.C. nr 26  del 22/10/2016, a cui si fa espresso rinvio;

Nelle more dell’approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l’anno 2021 e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione delle tariffe.

Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

 

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 11:54
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto