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Autocertificazioni e Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

L’autocertificazione è una dichiarazione resa e sottoscritta direttamente dall’interessato relativa a stati, fatti e qualità personali elencati dettagliatamente dalla legge che sostituisce i certificati anagrafici presentati e/o richiesti da pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici (Enel, Telecom, Poste, Italgas, ecc.).
I privati (banche, assicurazioni, notai, ecc.) ed i tribunali non sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.
Possono essere sostituiti con l’autocertificazione i seguenti certificati, elencati dettagliatamente dal articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di non aver presentato domanda di concordato.

Non possono essere autocertificati, invece, i seguenti documenti: certificati medici, sanitari o veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti (fatta salva la normativa specifica di settore).
Per effettuare un’autocertificazione è sufficiente dichiarare i dati richiesti su un foglio bianco e sottoscriverla; non è necessario recarsi in Comune o autenticare la firma.
L’autocertificazione può essere presentata direttamente e personalmente all’ufficio che richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica. Quando il certificato è richiesto da un’azienda privata e quest’ultima lo trasmette ad un ente pubblico, è possibile avvalersi dell’autocertificazione.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza possono essere autocertificati, inoltre, mediante la semplice esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; in questo caso l’ufficio richiedente effettuerà una copia di tale documento da conservare agli atti d’ufficio.
I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti in anagrafe, possono utilizzare l’autocertificazione solo per quei dati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Il pubblico ufficiale deve accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l’identità.
L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al 3° grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona.
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale dei relativi certificati (vedi l’apposita sezione), non sono soggette al pagamento di diritti di segreteria o bolli.
Nota bene:
– le amministrazioni pubbliche o i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere al cittadino certificati ma sono obbligati ad accettare l’autocertificazione ed anche a predisporre modelli per agevolare l’utenza;
– bisogna compilare le autocertificazioni con la massima attenzione perché, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante – oltre a perdere i benefici eventualmente ottenuti – rischia l’applicazione di sanzioni penali. Infatti l’ufficio che riceve autocertificazioni è obbligato, oltre ad averne la facoltà, ad effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è una dichiarazione resa e sottoscritta direttamente dall’interessato che riguarda stati, qualità personali e fatti non compresi nell’elenco delle autocertificazioni (vedi apposito paragrafo) che siano a diretta conoscenza dell’interessato, oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse. Sostituisce anche l’attestazione di conformità all’originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

La firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere autenticata con le seguenti modalità:

  • presentazione ad amministrazioni pubbliche o gestori di pubblici servizi: firma davanti l’impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure trasmessa unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità; sono esenti dall’applicazione dei diritti di segreteria e dei bolli;
  • presentazione a privati: deve essere autenticata da un pubblico ufficiale e devono essere corrisposti i diritti di segreteria e l’imposta di bollo,se dovuta.

La dichiarazione di chi non sa (ad es. analfabeta) o non può (es. perché privo delle mani) firmare, è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. L’impedimento a firmare deve essere di natura fisica e non mentale, quindi non è possibile per il pubblico ufficiale raccogliere la dichiarazione di chi si trova in condizioni tali da non comprendere il contenuto della dichiarazione che deve rendere.

La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l’identità del dichiarante.

Si ricorda che, come nel caso delle autocertificazioni – al contrario dei privati (banche, assicurazioni, notai, ecc.) – le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Non possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per manifestare delle volontà (dichiarazione in merito ad eventi futuri, deleghe, ecc.) ma solo per le dichiarazioni di conoscenza.

La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti in anagrafe, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Nota bene:

  • le amministrazioni pubbliche o i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere al cittadino certificati ma sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed anche a predisporre modelli per agevolare l’utenza;
  • le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l’interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsa dichiarazione comporterà anche la decadenza dei benefici del provvedimento adottato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 445/2000.

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:28
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