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L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero contiene i dati dei cittadini residenti oppure originari del Comune di Bergeggi che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all’estero o per i quali è stata accertata d’ufficio tale residenza.

OBBLIGO E MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
Sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E. del Comune di Bergeggi, con contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, tutti i residenti che si trasferiscono all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi.
La dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero può essere resa all’ufficio anagrafe del Comune di Bergeggi prima dell’espatrio oppure all’ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dalla data di espatrio.
Nel caso in cui la dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero sia stata effettuata presso l’ufficio anagrafe del Comune di Bergeggi, è sempre obbligatorio effettuare tale comunicazione anche all’ufficio consolare competente per territorio. Qualora, entro un anno dalla data di dichiarazione di espatrio effettuata presso il Comune non pervenga la conferma dell’avvenuto trasferimento di residenza all’estero, il dichiarante sarà cancellato dall’anagrafe del Comune di Bergeggi per irreperibilità ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 223/1989.
Sono iscritti all’A.I.R.E. anche i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza, oppure le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.
In questi due ultimi casi l’iscrizione all’A.I.R.E. può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, nei registri di stato civile, dell’atto di nascita o dell’atto di acquisto della cittadinanza italiana e dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare competente l’indicazione dell’esatto e completo indirizzo estero.

AGGIORNAMENTO DELL’A.I.R.E.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dall’interessato che deve comunicare al competente ufficio consolare, entro 90 giorni, ogni variazione di residenza, abitazione, stato civile (matrimoni, nascite, divorzi, ecc.) o l’eventuale perdita della cittadinanza italiana.
In caso di indirizzo incompleto o non aggiornato – anche per quanto riguarda le norme postali del paese estero di residenza – sarà impossibile esercitare il diritto di voto sia in caso di ricevimento della cartolina avviso o di ricevimento del plico elettorale (voto per corrispondenza).

CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E.
La cancellazione dall’A.I.R.E. può avvenire per: rimpatrio in Italia, morte, perdita della cittadinanza italiana ed irreperibilità presunta.
La cancellazione per irreperibilità presunta viene effettuata nei seguenti casi:
– trascorsi cento anni dalla nascita;
– dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo;
– quando, per due turni elettorali a distanza di almeno un anno, sia tornata indietro la cartolina-avviso, fatta eccezione per l’elezione del Parlamento Europeo e le consultazioni referendarie;
– quanto risulta inesistente l’indirizzo estero (mancanza di comunicazioni di aggiornamento da parte dell’interessato).

DIRITTO DI VOTO
I cittadini regolarmente iscritti all’A.I.R.E. hanno il diritto di votare in tutte le consultazione elettorali e referendarie nella quale è coinvolto anche il Comune di Bergeggi, al pari dei cittadini residenti in Italia.
Il voto può essere esercitato recandosi direttamente in Italia oppure per corrispondenza.
Nel primo caso (elezioni comunali, provinciali, regionali e consultazioni referendarie locali) l’elettore riceverà all’indirizzo estero di residenza una cartolina avviso che consentirà il rientro in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio di volta in volta comunicate.
Nel secondo caso (elezioni politiche e referendum nazionali), invece, l’elettore riceverà all’indirizzo estero di residenza un plico contenente le schede per la votazione da restituire per tramite del servizio postale con le modalità indicate nella lettera di accompagnamento. Se l’elettore non volesse votare per corrispondenza bensì rientrare in Italia, deve comunicare, per iscritto, tale volontà all’autorità diplomatica o consolare competente nel territorio di residenza entro i termini di legge (non oltre il decimo giorno dall’indizione delle elezioni).
Il voto per corrispondenza è possibile solo in quei paesi con i quali è stato stipulato un apposito accordo (intesa), in caso di dubbio si prega di rivolgersi all’autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

DOCUMENTI E CERTIFICATI
I cittadini iscritti all’A.I.R.E. possono richiedere il rilascio dei seguenti documenti/certificati:
– certificato di stato di famiglia (con esclusione degli stranieri anche se coabitanti);
– certificato di residenza;
– certificato di cittadinanza e certificato di stato libero: la competenza primaria per il rilascio di questi certificati spetta all’autorità consolare competente per territorio. Il Comune di Bergeggi si limita a certificare la cittadinanza o lo stato libero alla data di emigrazione all’estero;
–  certificati cumulativi o storici: più certificazioni compilati sullo stesso modello, tra quelli sopra indicati e con le stesse restrizioni, oppure riferiti ad una data specifica;
– certificato di godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali;
– carta d’identità: a decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E. previo nulla osta del relativo comune italiano di iscrizione. La carta d’identità ha le stesse caratteristiche di quella rilasciata ai cittadini residenti (vedi apposito paragrafo) e riporta l’indirizzo estero di residenza. Il Comune italiano di iscrizione A.I.R.E. rimane comunque competente al rilascio/rinnovo della carta d’identità in alternativa all’ufficio consolare;
– passaporto: può essere richiesto in Italia o all’estero presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio ed ha le stesse caratteristiche di quello rilasciato ai cittadini residenti (vedi apposito paragrafo).

Il certificato di esistenza in vita è rilasciabile in via esclusiva solo dall’autorità consolare competente per territorio (art. 49 del D.P.R. n. 200/1967).
I certificati summenzionati hanno una validità di 6 mesi, ad eccezione di quelli riferiti alla data di emigrazione all’estero che hanno una validità illimitata.
Se dopo la scadenza del certificato le informazioni in esso contenute non sono variate, l’interessato potrà dichiararne la validità in calce allo stesso senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la comunicazione.
Nel caso in cui si debba presentare un certificato ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio è obbligatorio utilizzare l’autocertificazione (vedi apposito paragrafo).
Con l’esclusione dei certificati di residenza e di stato di famiglia, tutti gli altri certificati possono essere rilasciati solo all’interessato.
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, in conformità alle disposizioni di legge. L’imposta di bollo sarà applicata in base all’uso che l’utente dovrà fare del certificato.
Il costo dei certificati ammonta a:
– Euro 0,26 certificati anagrafici in carta semplice;
– Euro 0,52 certificati anagrafici in bollo (oltre alla marca da bollo da Euro 14,62).
(N.B.: le marche da bollo non sono reperibili presso l’ufficio anagrafe – i certificati di stato civile sono gratuiti).

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 200/1967 (poteri consolari)
Legge n. 470/1988 (istitutiva dell’A.I.R.E.)
D.P.R. n. 323/1989 (regolamento di attuazione)
Legge n. 459/2001
D.P.R. n. 104/2003
Legge n. 296/2006 (carta d’identità)

Ultima modifica: 18 Agosto 2022 alle 10:17
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