IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis;
Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di
interventi di lieve entita', operare ulteriori semplificazioni
procedimentali nonche' individuare le tipologie di interventi non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
139, recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data 7 luglio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono
parte integrante del presente decreto:
a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) «amministrazione procedente» e' la regione, ovvero l'ente
delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
d) «Soprintendenza» e' l'ufficio periferico del Ministero
competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni
paesaggistiche;
e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) «vincolo paesaggistico» e' quello imposto ai sensi degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero
quello previsto dall'articolo 142 del Codice.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212:
«Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione
amministrativa e di accelerazione delle procedure in
materia di patrimonio culturale). - 1. Alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto il
seguente: "8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.";
b) all'art. 14-quater, comma 3, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha
natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei
ministri;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", motivando un'eventuale decisione in
contrasto con il motivato dissenso";
b-bis) all'art. 19, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono
aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui al comma 4 del
presente articolo";
b-ter) all'art. 21-quinquies, comma 1, le parole da:
"Per sopravvenuti" fino a: "pubblico originario" sono
sostituite dalle seguenti: "Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario";
b-quater) all'art. 21-nonies, comma 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dell'art. 21-octies" sono inserite
le seguenti: ", esclusi i casi di cui al medesimo art.
21-octies, comma 2,";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."
2. All'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con il medesimo regolamento sono altresi'
individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali
l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi
dell'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del
paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve
entita' gia' compresi nell'allegato 1 al suddetto
regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
definizione di ulteriori interventi minori privi di
rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita' che
possano essere regolate anche tramite accordi di
collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, con specifico riguardo
alle materie che coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali.
3. All'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il
secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta
giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto
parere, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione.".
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed
efficacia alla procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'art. 96 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui
al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.».
- Si riporta il testo degli articoli 140, 141, 142 e
143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, di seguito Codice:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza). - 1. La regione, sulla
base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni
dalla data di scadenza dei termini di cui all'art. 139,
comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico
detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari del territorio considerato. Essa costituisce
parte integrante del piano paesaggistico e non e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'art. 136, comma 1, e' notificata al proprietario,
possessore o detentore, depositata presso ogni comune
interessato e trascritta, a cura della regione, nei
registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'art. 138, comma 3. In tale
caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.
139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito
il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'art. 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta
Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la
trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non e' adottato nei termini di cui all'art. 140, comma 1,
allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili
oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli
effetti di cui all'art. 146, comma 1.
Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque
di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche'
i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani
pluriennali di attuazione, a condizione che le relative
previsioni siano state concretamente realizzate ;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano
nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica,
altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai
fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste
dall'art. 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.
Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto
salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art.
142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita'
ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni
emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e' approvato
con provvedimento regionale entro il termine fissato
nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140,
141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento
ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».