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Giochi leciti

La sala giochi è un locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito all’interno del quale sono disponibili apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici,  elettronici, di cui all’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e meccanici, quali ad esempio biliardi, flipper, ecc.).

L’esercizio dell’attività è subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).

L’installazione dei giochi leciti di cui sopra può essere autorizzata anche all’interno di esercizi e locali pubblici, previa l’autorizzazione di cui sopra.

La regione liguria con legge n. 17 del 30.04.2012 ha dettato una specifica disciplina in materia di sale da gioco, vietandone l’ubicazione entro un raggio di 300 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, e strutture residenziali e semi-residenziali per categorie protette.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Legge Regione Liguria n. 17 del 30.04.2012

Ultima modifica: 19 Agosto 2022 alle 13:39
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